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Associazioni di promozione sociale e principio di democraticità |
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Le associazioni di promozione sociale (in seguito per brevita’le chiameremo aps) sono le ultime fra le diverse configurazioni che le associazioni prive di scopo di lucro sono andate assumendo nel corso degli anni. Quando si parla di questo settore (il cosiddetto - terzo settore -) bisogna fare un riferimento obbligato al decreto legislativo n. 460/1997 che ha operato una prima classificazione fra gli enti non-profit. E’ in questo momento che prendono corpo le onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le ong (organizzazioni non governative) ecc., oltre ad un pacchetto di regole e principi destinati a governare il terzo settore.
Dalla riorganizzazione resta comunque esclusa la maggioranza delle associazioni. A tale carenza si cerca di porre rimedio con la legge-quadro n. 383/2000 (a cui segue la legge della Regione Emilia Romagna n. 34/2002) con cui si creano le aps, area destinata a raccogliere tutte le restanti associazioni prive di scopo di lucro. Ma proprio questa eterogeneita’ crea piu’ di una perplessita’, anche per l’indeterminatezza del concetto di ‘promozione sociale’; anche se, peraltro, a nostro avviso e’ mancata una riflessione accurata di alcuni aspetti pregnanti della norma, che a volte presenta contenuti rivoluzionari.
In questo momento e in questa sede proviamo comunque a condurre un’analisi sul principio di base dettato dalla legge, quello della democraticità della gestione: a volte disatteso già nella carta statutaria, piu’ spesso pesantemente disatteso nella prassi della gestione dell’ente. Negli statuti talvolta si legge ancora che in votazioni finite in parità prevale il voto del presidente, dunque questo vale doppio: esempio evidente e immediatamente percepibile di mancata democraticita’. Sempre in ambito di votazioni paritarie talora si fa ricorso e si fanno prevalere criteri fantasiosi che di fatto mettono nel nulla la volonta’ dei votanti.
Alcuni statuti poi prevedono soci onorari o titoli onorari che intaccano il principio di perfetta uguaglianza che va garantita ai soci: dunque, niente soci non paganti, niente soci e dirigenti designati da associazioni o gruppi esterni (neanche il sindaco ha diritto a sedere nel Consiglio dell’associazione in virtu’ della sua sola carica: deve farsi eleggere) oppure partecipanti per chiamata dell’ente.
Un’altra procedura che puo’ essere contestata sta nella convocazione per le sedute di un organo collegiale effettuata per via telefonica, per la quale non puo’ essere fornita una documentazione.
Restiamo in tema di convocazioni. Non e’ ammissibile l’invito a partecipare ad una seduta in seconda convocazione quando essa si tiene nell’ambito della stessa giornata della prima: una procedura siffatta vanifica lo scopo della seconda convocazione, in quanto i membri di organo che sono impediti a partecipare e’ lecito pensare che lo saranno anche ad un orario diverso nel giro della stessa giornata. D’altronde questo e’ un principio consolidato in sede di società commerciali.
Le convocazioni devono essere accompagnate dall’ordine del giorno, che ha lo scopo di consentire ai membri di un organo di effettuare studi e ricerche e assumere dati per portare un contributo adeguato alla discussione. A richiesta dei consiglieri quando sono in discussione temi importanti devono essere forniti i documenti depositati presso l’organo. In sede di riunione va verificata la legittimita’ del diritto a partecipare del consigliere, soprattutto sotto il profilo del tesseramento.
Un capitolo a se’ meriterebbe il tema della privacy: ci sono organi di governo delle associazioni i quali accompagnano i propri messaggi con note un po’ ridicole che richiamano alla riservatezza dei messaggi, esattamente l’opposto di quanto vuole la legge sulle aps.
All’interno di una aps notizie, informazioni, pareri ‘devono’ circolare liberamente, non sono ammesse aree riservate o messaggi criptati, che evidentemente configgerebbero con il principio della democraticita’.
Il mancato rispetto della democraticita’ espone l’ente o associazione a rischi decisamente pesanti, primo fra tutti quello della perdita della qualifica di aps, che puo’ tradursi fra l’altro, per i dirigenti, nell’obbligo di rifondere i conseguenti danni subiti dall’ente o associazione.
Nel caso di enti ordinati su scala gerarchica le responsabilità si estendono naturalmente all’organo di ordine superiore se questo non ha esercitato la doverosa vigilanza. |
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Postato da Amministratore il Sabato, 30 giugno @ 07:45:51 CEST (601 letture)
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